La normativa in vigore per regolamentare il settore delle affissioni:

Ogni Comune è tenuto a garantire il servizio delle pubbliche affissioni, sia di natura istituzionale, sociale e commerciale. Per questo scopo ogni Comune è obbligato ad adottare un apposito regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione delle pubbliche affissioni e delle affissioni dirette.

Tutta la materia è regolamentata dal Decreto Legislativi n. 507 del 15 Novembre 1993, in vigore dal 1 Gennaio 1994, a cui tutti i Comuni devono attenersi nel predisporre il proprio regolamento e il piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni.

In base al regolamento comunale per il pagamento dell’imposta sulla pubblicità, i comuni devono essere  classificati in 5 classi, in relazione al numero degli abitanti.
I comuni delle prime tre classi , che sono quelli aventi una popolazione maggiore ed hanno un costo dell’imposta più elevata, possono suddivere le strade del proprio territorio in due categorie: normale e speciale, applicando a quest’ultima categoria una maggiorazione fino al 150% della tariffa base.

I Comuni possono gestire direttamente il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dell’imposta sulla pubblicità. In alternativa, tramite la predisposizione di un apposito bando di gara, possono anche  demandare la gestione del servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dell’imposta ad un Concessionario abilitato a tale servizio.

Il procedimento per le affissioni dirette da parte dei privati:

Anche le aziende pubblicitarie private, hanno la possibilità di richiedere l’autorizzazione ad installare propri impianti pubblicitari con lo scopo di organizzare e gestire per proprio conto le affissioni.
Questo è quanto dispone il Decreto Legislativo n. 507 del 1993, all’art. 3 comma 3 ” nonchè la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l’effettuazione di affissioni dirette”.

Purtroppo come spesso accade in Italia e in particolare nella nostra Regione, molti Comuni non hanno ancora adottato il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni. In certi casi si verifica il fatto che alcuni Comuni hanno predisposto il Piano, ma di fatto  esso non risulta attuato.

Il risultato è  che ci si trova ad avere il diniego all’ istanza di richiesta dell’autorizazione ad installare. In questo caso l’unico rimedio consiste nel rivolgersi al TAR, con notevole aggravio di spese procedurali e legali.

Gli attori della pubblicità esterna:

Pertanto se un’azienda decide di pianificare una campagna pubblicitaria affissionistica esterna, ha a disposizione due opzioni: rivolgersi ad una società pubblicitaria privata che dispone di un circuito di cartelli pubblicitari di sua proprietà, oppure al concessionario del Comune che gestisce il parco impianti comunale.

La prima opzione presenta dei vantaggi, in quanto la società pubblicitaria privata, in virtù del fatto che deve far fronte alla concorrenza del mercato,  dedica maggiore attenzione all’ubicazione degli impianti pubblicitari, scegliendo le postazioni che danno maggiore visibilità.

Il concessionario del Comune, invece garantisce alle associazioni no profit, culturali, sportive, partiti politici, enti locali, una riduzione del 50% sulla tariffa base, stabilita dalla legge, per l’esposizione della pubblicità nei cartelli di proprietà del Comune.

La pubblicità sarà pure l’anima del commercio, come recitava un celebre slogan, ma per i Comuni Italiani è diventata una fonte di notevoli introiti. Infatti dall’imposta comunale sulla pubblicità, la cosidetta I.C.P. , che grava in misura rilevante sulle aziende pubblicitarie private, incassano somme ingenti di denaro che servono a rimpinguare le casse comunali ormai esauste dai recenti tagli governativi.

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